Il rompicapo tipico di ogni estate è quello dei limiti di navigazione dei natanti da diporto ovvero di quei mezzi che, non essendo immatricolati nei pubblici registri navali, non posseggono una licenza di navigazione – come le imbarcazioni e le navi da diporto – sulla quale tali limiti vengono riportati.
Per risalire al tipo di abilitazione di un natante, occorre fare riferimento al Codice della nautica da diporto e, in particolare, all’articolo 27, che distingue i natanti in due grandi categorie: quelli con e quelli senza marcatura CE.
Detta norma stabilisce che i natanti da diporto senza marcatura CE possono navigare entro 6 miglia dalla costa, salvo due eccezioni.
La prima riguarda i cosiddetti natanti da spiaggia ovvero jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, natanti a vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati, moto d’acqua e mezzi similari (come ad esempio canoe e kajak), che possono navigare fino ad un miglio dalla costa.
La seconda eccezione riguarda i natanti senza marcatura CE a suo tempo omologati per la navigazione senza limiti dalla costa oppure riconosciuti idonei per tale tipo di navigazione da un organismo tecnico a seguito di apposita visita di sicurezza; detti mezzi possono navigare fino a dodici miglia dalla costa, purché abbiano a bordo la copia del certificato di omologazione e la relativa dichiarazione di conformità al prototipo omologato (sostituibile con l’estratto dai registri imbarcazioni da diporto, se si tratta di natanti un tempo immatricolati, da cui risulti l’abilitazione senza limiti dalla costa) oppure l’attestazione di idoneità rilasciata dall’organismo tecnico al termine della predetta visita.
I natanti marcati CE, invece, possono navigare entro i limiti fissati per la categoria di progettazione cui appartengono, categoria che è riportata sia nel manuale del proprietario che accompagna ogni unità marcata CE, sia sulla targhetta del costruttore fissata in modo inamovibile sullo scafo di questo tipo di unità.
Come previsto dalla direttiva comunitaria in materia, per le unità marcate CE non sono più previsti limiti di navigazione espressi in miglia di distanza dalla costa, bensì in termini di altezza significativa delle onde e forza del vento che possono sopportare.
Secondo l’articolo 27 del Codice della nautica i natanti con marcatura CE «possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza».
Questa norma ha fatto nascere l’illusione che i natanti delle categorie «A» o «B» potessero navigare oltre il limite delle acque territoriali (italiane o straniere che fossero). Bisogna, invece, precisare che non è così.
Infatti, la navigazione oltre le 12 miglia marine, cioè al di fuori delle acque territoriali, è regolata dalla Convenzione internazionale di Montego Bay (1982) sul diritto del mare, nella quale è previsto che la nazionalità di un mezzo nautico che naviga in acque internazionali (alto mare o mare internazionale), cioè oltre le acque territoriali, sia comprovata dai documenti di bordo.
I natanti, non essendo immatricolati, sono privi di tale documentazione e considerati privi di nazionalità (bandiera): pertanto, sono soggetti in alto mare alla polizia della navigazione svolta da navi militari di qualsiasi Stato sottoscrittore della Convenzione (praticamente tutti gli Stati del mondo), senza potersi avvalere del regime della bandiera nazionale.
Questo il motivo per cui i natanti di categoria A o B, seppur tecnicamente in grado – alla pari di un’imbarcazione delle stesse categorie – di navigare oltre le 12 miglia, non possono per ragioni di diritto internazionale superare detto limite.
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