La Capitaneria di porto di Olbia ha emanato una nuova Ordinanza di Sicurezza Balneare per disciplinare le attività estive connesse ai pubblici usi del mare che entrerà in vigore lunedì 14 giugno e rimarrà in vigore fino alla fine di ottobre.
Tra le tante norme e prescrizioni contenute nel provvediamo ce n’è una che, per la prima volta, disciplina in modo preciso l’utilizzo del Seabob, un «giocattolo» molto costoso che ha riscosso molto successo in Costa Smeralda.
La Capitaneria di porto di Olbia con il termine «Seabob» fa riferimento a un mezzo di propulsione con elica protetta azionata da motore, di norma elettrico, munito di dispositivi di arresto automatico in caso di abbandono da parte del conduttore, predisposto per l’utilizzo in mare per escursioni in superficie, subacquee, nuoto e snorkeling, capace di trascinare una persona.
L’Ordinanza emanata dalla Capitaneria di Porto prevede che l’impiego del Seabob è concesso a coloro i quali abbiano compiuto i 14 anni di età e comunque sotto la supervisione di un adulto esperto di nuoto e può essere effettuato solo in ore diurne e in condizioni meteo marine favorevoli.
Per l’atterraggio e la partenza, se con propulsione propria (con una velocità non superiore ai tre nodi), deve essere presente un corridoio di lancio; in caso di partenza dalla battigia, la fascia riservata alla balneazione deve essere attraversata in modo perpendicolare alla costa e alla velocità massima di due nodi, fino al raggiungimento della zona consentita e mantenendosi ad almeno dieci metri da eventuali bagnanti presenti in zona.
Il conduttore, quando in immersione, dovrà essere appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l’attività subacquea, con un galleggiante munito di bandiera rossa con striscia diagonale bianca, legato ad una cima di lunghezza massima di 50 metri visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri.
Per la condotta del Seabob non è, invece, necessario avere la patente nautica. Per tutta l’estate la conduzione è vietata in aree riservate alla balneazione (o comunque interdette alla navigazione) o comunque frequentate da bagnanti, in ogni caso non è consentita ad una distanza inferiore ai 200 metri e superiore a un miglio dalla costa.





















