Avete presente il rischio statico? Riguarda il pericolo che il rimorchio parcheggiato in un luogo accessibile al pubblico si muova e provochi danno a cose o persone. Un tempo la copertura RC era soltanto «consigliata», finché nel 2008 è diventata obbligatoria.
Infatti, il «Regolamento in materia di obbligo di assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti» emanato il 3 giugno 2008, che va ad aggiornare il Codice delle Assicurazioni, ha reso la copertura per il «rischio statico» praticamente obbligatoria: «i rimorchi si intendono sottoposti all’obbligo assicurativo seppure non agganciati a una motrice, qualora si trovino anche solo a sostare su un suolo di uso pubblico o aree ad esso equiparabile».
Successivamente l’Europa si è accorta del pericolo che un veicolo o un rimorchio può causare anche da fermo, ma sganciato dalla motrice, quindi ha emanato una Direttiva che comprende regole in proposito: è la 2021/2118 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recepito dall’Italia con DLgsl del 22/11/2023, n. 184, entrato in vigore il 23 dicembre 2023. Con tale norma si rende obbligatoria l’RCA anche per quei veicoli (o rimorchi) che stazionino in aree private (come i rimessaggi, per esempio).
Come detto, la norma che recepisce la direttiva europea è entrata in vigore lo scorso dicembre, ma dopo le proteste degli operatori (fra cui Assocamp, Federmotorizzazione e Federacma) la validità è stata spostata al 30 giugno 2024. Gli operatori, in realtà, sperano in una sospensiva che duri almeno fino a fine anno. Infatti, oltre ai nostri rimorchi custoditi nei rimessaggi, il provvedimento riguarda anche – per esempio – camper presso ricoveri o concessionari, macchine agricole o da giardino presso rivenditori e così via. Il tempo servirà a capire meglio come applicare la normativa e per trovare formule assicurative più idonee e chiare per prepararsi al momento della definitiva applicazione.
Il provvedimento, oltre a predisporre quanto sopra e l’inasprimento della sanzione per chi non rispetta l’obbligo assicurativo, detta nuove regole in merito a deroghe per i veicoli ritirati dalla circolazione oppure soggetti a fermo amministrativo o incapaci di circolare perché sprovvisti di ruote e motore, e stabilisce l’obbligatorietà di assicurare i veicoli elettrici leggeri (e-bike, monopattini, minicar elettriche). Modifica il Codice della Strada all’art. 193, comma 1 e quello delle Assicurazioni private, introducendo l’articolo 144-bis che norma la «Tutela dei danneggiati nei sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo».
Ricordiamo che i danni subìti dal gommone rimorchiato (per esempio per un ribaltamento oppure in caso di furto) sono coperti soltanto se sottoscritta in precedenza la polizza «Corpi» che comprenda anche l’estensione alla garanzia «Trasferimenti terrestri». Per quanto riguarda, invece, i danni provocati a terzi durante le operazioni di alaggio e/o varo essi sono di norma assicurati con la polizza RCA Natanti sottoscritta obbligatoriamente.