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Gancio traino: l’abolizione del collaudo in Motorizzazione adesso è legge

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.37 del 13.02.2021, il decreto 8 gennaio 2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che stabilisce che dal 14 febbraio non è più obbligatorio collaudare nelle sedi della Motorizzazione Civile l’installazione del gancio traino.

In particolare, il decreto, in conformità a quanto previsto dal novellato art. 78 del Codice della strada, individua le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli per le quali, fermo restando l’aggiornamento della carta di circolazione, non è più richiesta la visita e prova presso i competenti Uffici del Dipartimento e, inoltre:
– specifica i requisiti per l’accreditamento presso gli Uffici Motorizzazione Civile delle officine di autoriparazione che eseguono le modifiche nell’ambito delle relative competenze;
– stabilisce le procedure per l’aggiornamento della carta di circolazione;
– individua le modalità di vigilanza da parte degli Uffici Motorizzazione Civile per le attività rientranti nel campo di applicazione del decreto.

Di seguito riportiamo i contenuti salienti del decreto.

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Le officine di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, che eseguono le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali rientranti nel campo di applicazione del decreto, debbono accreditarsi presso l’Ufficio Motorizzazione Civile territorialmente competente previa sottoscrizione del disciplinare riportato nell’allegato C del decreto stesso.

Ad ogni officina accreditata l’Ufficio Motorizzazione Civile assegna un codice identificativo meccanografico utilizzando la procedura già in essere per gli allestitori, senza però creare l’utenza per il sistema. Per ogni modifica effettuata l’officina rilascia una dichiarazione di esecuzione dei lavori a regola d’arte e annota, in ordine progressivo, su apposito registro, il numero di targa e numero di telaio del veicolo, il nominativo dell’intestatario, il tipo di modifica e la data in cui è stata effettuata la modifica stessa.

Pertanto, in fase di accreditamento l’officina dovrà presentare, tra l’altro, il registro per la vidimazione. Inoltre, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti l’officina rilascia all’interessato anche la certificazione di origine e/o la certificazione di conformità.

Aggiornamento carta di circolazione
Il decreto prevede che la domanda di aggiornamento della carta di circolazione possa essere presentata dall’intestatario del veicolo interessato presso l’Ufficio Motorizzazione Civile (UMC) competente per territorio in relazione alla sede della ditta che ha eseguito i lavori di modifica oppure presso uno studio di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, recante “Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”.

Tuttavia, in una prima fase la procedura potrà essere attivata solo presso l’UMC. In ogni caso, la domanda di aggiornamento, da presentare entro 30 giorni dal completamento dei lavori, deve essere redatta sul modello denominato TT 2119 e ad essa vanno allegati:
– Attestazione del versamento di € 10,20 sul cc postale 9001;
– Attestazione del versamento di € 16,00 sul cc postale 4028;
– Attestazione dei lavori dell’officina accreditata;
– Certificazione di origine dei componenti installati
– Certificato di conformità, laddove previsto

L’aggiornamento della carta di circolazione a seguito delle modifiche effettuate è eseguito dall’Ufficio Motorizzazione Civile competente ed ha luogo mediante l’emissione di un tagliando adesivo, da applicare sulla carta di circolazione del veicolo, che riporta:
– i dati variati o integrati conseguentemente alle modifiche apportate;
– il numero identificativo dell’officina che ha eseguito i lavori.
In particolare, il tagliando, per aggiornamento righe descrittive, è emesso con la procedura STD2 con codice causale 46

Fase transitoria
Al fine di consentire il necessario adeguamento delle procedure alle disposizioni innovative introdotte dal decreto è istata prevista una fase transitoria durante la quale potrà verificarsi la coesistenza delle due diverse procedure per l’aggiornamento della carta di circolazione: quelle introdotte dal novellato articolo 78 del Codice della strada, cioè senza visita e prova, con quelle preesistenti con visita e prova.

Le previgenti procedure potranno trovare applicazione sia per le domande già presentate e, quindi, per le visite e prove già prenotate, sia per le domande ancora da presentare relative a modifiche i cui lavori siano già stati effettuati alla data di entrata in vigore del decreto.

Di contro, in considerazione della possibile volontà da parte degli interessati di avvalersi delle semplificazioni introdotte, le domande già presentate potranno essere definite con la nuova procedura a condizione che la domanda venga opportunamente integrata e resa conforme alle prescrizioni del decreto, con particolare riferimento all’accreditamento dell’officina e alle relative dichiarazioni.

In tal caso, nel presentare la richiesta di aggiornamento della carta di circolazione, al fine di agevolare il richiedente, potranno essere scelte in alternativa le due soluzioni di seguito riportate:
– allegare la ricevuta di prenotazione della visita e prova del veicolo senza presentare ulteriori
versamenti;
– allegare i nuovi versamenti (provvedendo alla richiesta di rimborso o di riutilizzo di quelli
associati alla precedente prenotazione, con le modalità già in uso).

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