Il Consiglio di Stato ha dato parere favorevole al testo del nuovo Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da diporto, che fa seguito alla riforma legislativa del 2020 e contiene numerose semplificazioni a favore di cantieri, operatori, scuole nautiche e diportisti.
Un risultato ottenuto grazie all’impegno di Confindustria Nautica e il lunghissimo lavoro di confronto dell’Associazione con la Direzione Generale del MIT.
Per quanto riguarda la piccola nautica, nell’ambito della disciplina delle aree portuali sono individuati specifici spazi destinati all’ormeggio, anche a secco, delle unità fino a 6 metri, nonché gli scivoli pubblici per la messa in acqua delle medesime unità e la sosta dei relativi carrelli.
Nell’istituire i campi boa e i campi di ormeggio attrezzati, i gestori delle aree marine protette tengono in dovuta considerazione le unità da diporto appartenenti alla nautica sociale e disciplinano le eventuali agevolazioni per le medesime.
Ai fini della sicurezza, previste le istruzioni essenziali per il comando di natanti da diporto concessi in locazione senza obbligo di patente nautica, anche in lingua inglese.
Il nuovo Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da diporto esonera i gommoni dall’obbligo di dotarsi della zattera autogonfiabile in caso di navigazione entro 12 miglia di distanza dalla costa.
Le altre novità previste dal nuovo Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da diporto sono:
Patentino. Rilasciato dai 16 anni di età, per la navigazione diurna entro 6 miglia dalla costa, con unità fino a 12 metri (per i minori il patentino è limitato a 10 metri), può essere conseguito a seguito della frequenza obbligatoria di un corso formativo presso le scuole nautiche, integrato da esercitazioni pratiche di navigazione e manovre a motore, e al superamento di una prova a quiz finale.
Patenti nautiche. Il prescritto certificato medico, oggi estremamente difficoltoso da ottenere, può essere rilasciato direttamente presso le scuole nautiche. Rivisitati quei requisiti fisici eccessivamente penalizzanti.
Dotazioni di sicurezza. Prevista una sola tabella per l’uso privato e una sola tabella per le unità a noleggio. Le unità che navigano oltre 12 miglia dalla costa, ma entro il limite dell’area SAR nazionale, se munite di strumenti elettronici per la geo-localizzazione possono avere la zattera costiera in luogo di quella oceanica. La zattera costiera per navigazione entro 12 miglia può essere sostituita da un battello pneumatico con marcatura CE, se pronto all’uso e munito di dispositivo di risalita a bordo e kit di sopravvivenza. Sono previste due sole configurazioni del pacchetto razzi di segnalazione, a fronte delle cinque di oggi. Per le dotazioni di sicurezza sono introdotte le raccomandazioni del fabbricante.
Nuove attività commerciali. Sono disciplinati il servizio di «assistenza e traino» a imbarcazioni da diporto e la navigazione con i droni.
In una nota Confindustria Nautica «ringrazia il Ministro Matteo Salvini e il Vice Ministro Edoardo Rixi, per aver accelerato il lunghissimo iter di approvazione che ha coinvolto ben 14 ministeri e il Garante della privacy oltre che il Consiglio di Stato, che si è espresso ben due volte e, per lo straordinario lavoro di stesura e rifinitura dei testi, la Direzione generale del MIT, con il supporto tecnico del Comando Generale delle Capitanerie di porto, e l’Ufficio Legislativo del ministero».
Ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento.






















