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Rimandato a settembre il decreto correttivo al Codice della Nautica

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La Camera dei Deputati ha rinviato a settembre il parere previsto per l’adozione dell’atto del Governo contenente il Decreto correttivo al Codice della Nautica, nonostante la scadenza del termine per l’adozione finale del provvedimento da parte del Presidente della Repubblica fosse prevista il prossimo 12 agosto.

Il Decreto correttivo al D.lgs 229/2017, che ha riorganizzato il Codice della nautica, è previsto dalla legge delega che ha dato vita alla riforma, con la possibilità di un secondo intervento normativo di completamento e messa a punto normativa, da attuarsi entro 18 mesi dall’entrata in vigore della riforma stessa.

La corsa contro il tempo per rispettare i termini per la sua adozione sostenuta da Ucina Confindustria Nautica in tutti i modi possibili, anche coinvolgendo Palazzo Chigi, al momento si è rivelata vana. La stessa Ucina aveva rinunciato ad andare in audizione al Senato, al fine di evitare ogni allungamento della discussione.

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Ora l’Associazione auspica che il disegno di legge approvato in tempi lampo, proprio da Palazzo Madama e contenente la proroga dei termini – e quindi poter comunque approvare il correttivo dopo il 12 agosto – venga ora approvato dalla Camera entro la pausa estiva.

Cosa dice il Decreto
Il decreto correttivo al D.lgs 229/2017 adottato in via preliminare da Palazzo Chigi e inviato per il parere alle Camere contiene interventi su 31 articoli. Fra i principali, il decreto prevede di:
– completare l’intervento di razionalizzazione e di semplificazione amministrativa contemplati tra i principi e i criteri direttivi della legge delega n. 167/2015, per favorire utenti e imprese in una logica di competitività internazionale della bandiera italiana
– colmare le lacune di aggiornamento dei procedimenti amministrativi in vista dell’adozione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (DPR 14.12.2018, n. 152), al fine di rendere operativo il sistema telematico del diporto e snellire gli adempimenti;
– colmare la lacuna del codice vigente, che non consente al cantiere costruttore di un’unità da diporto, ove per qualsiasi ragione non riesca a concluderne la vendita, di poterla immatricolare a proprio nome, per dare sbocco a un mercato a “km zero”;
– introdurre nuove forme di utilizzo commerciale delle unità da diporto, in linea con le raccomandazioni espresse dal Consiglio di Stato, per dare supporto alla dinamicità del settore:
– stabilire la validità della licenza provvisoria anche per rilascio del ruolino di equipaggio e della licenza per l’apparato ricetrasmittente di bordo, per tagliare le lungaggini che fanno preferire le bandiere britannica, maltese e olandese per le unità medio-grandi;
– introdurre un’anzianità di almeno cinque anni di patente nautica per il comando di unità da diporto in attività di noleggio occasionale, al fine di garantire maggiore sicurezza;
– dettare una disciplina unica nazionale dell’attività di scuola nautica e dell’attività dei centri di istruzione per la nautica, dando sbocco al confronto con le province e le città metropolitane, per favorire l’accesso al mondo della nautica;
– riorganizzare il corso annuale teorico-pratico per l’accesso alla professione di mediatore del diporto, per porre soluzione alle criticità rappresentate dalle Regioni e sbloccare la professione;
– introdurre l’incompatibilità tra l’attività di mediatore del diporto e quella di perito, per la tutela del consumatore;
– riformulare la figura dell’istruttore di vela professionale, per svincolarla dagli istruttori dilettantistici dei circoli sportivi della Federazione Vela, che altrimenti verrebbero cancellati;
– introdurre, su indicazione del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, norme sulla libera circolazione dei lavoratori in ambito UE, per consentire il riconoscimento dell’equipollenza dei brevetti e delle qualifiche professionali comunitari;
– correggere la disciplina delle patenti nautiche, con finalità di inclusione sociale delle persone diversamente abili e degli anziani;
– riconoscere le aree per il ricovero a secco di natanti e di piccole imbarcazioni fra le strutture della nautica da diporto identificate dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo), per favorire le strutture destinate alla nautica sociale.

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