La notizia forse non interesserà più di tanto i diportisti, ma certamente cgli operatori del settore e, in particolare, i cantieri, gli addetti ai rimessaggi e alle marine, che movimentano quotidianamente barche e gommoni con i loro «muletti».
La Legge 11 marzo 2026, n. 34 definisce l’esclusione dall’obbligo assicurativo per i mezzi utilizzati esclusivamente in ambito aziendale non stradale. Il provvedimento introduce infatti un chiarimento operativo sull’ambito di applicazione dell’assicurazione obbligatoria RCA per i carrelli elevatori e, più in generale, per i mezzi utilizzati in contesti aziendali delimitati.
La norma, intervenendo sul Codice delle assicurazioni private, circoscrive l’obbligo assicurativo ai veicoli destinati alla circolazione su strada, escludendo invece i carrelli elevatori, i muletti e i mezzi non immatricolati impiegati esclusivamente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi o aree aziendali non aperte al pubblico in quanto già coperti da altre coperture assicurative.
Una distinzione importante che riallinea la normativa alle reali modalità d’uso di questi mezzi, la cui funzione è prevalentemente legata alla movimentazione interna delle merci e non alla circolazione su strada.
Resta fermo che l’esclusione dall’obbligo di RCA non equivale a un venir meno delle tutele assicurative: i mezzi interessati dovranno comunque essere coperti da polizze alternative di responsabilità civile verso terzi, coerenti con i rischi connessi alle attività svolte all’interno dei contesti produttivi.
Un equilibrio che consente di evitare duplicazioni e costi non giustificati, mantenendo al contempo gli standard di sicurezza nei luoghi di lavoro, già presidiati da normative specifiche e sistemi assicurativi dedicati.
























