Secondo gli ultimi atti parlamentari pubblicati sul sito della Camera dei Deputati, la questione del «Differimento dell’efficacia dell’obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi» dovrebbe aver trovato una convergenza sulla data del 31 dicembre 2020 per la proroga (sarebbe la seconda dopo quella del 25 luglio 2018) all’applicazione della norma del Codice della Nautica che disciplina i termini per l’obbligo della patente nautica per chi possiede un fuoribordo 2T a iniezione di oltre 750 cc.
La norma, come ormai tutti sanno, coinvolge un solo modello, l’Evinrude E-Tec 40 che avanza una cubatura di 864 cc.
I relatori di maggioranza e opposizione della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, infatti, sono essere concordi nel concedere un’ulteriore rinvio nell’applicazione dell’articolo 39 del nuovo Codice della Nautica.
Così facendo i diportisti in possesso di un Evinrude E-Tec 40 si vedrebbero «salvate» almeno le prossime due stagioni nautiche.
Restano, invece, ancora un’incognita i tempi di applicazione della norma e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Se la disposizione dovesse passare prima da due rami del Parlamento (sperando che nel frattempo non vi siano ulteriori modifiche) i tempi si allungherebbero a dismisura. E’, invece, probabile (e auspicabile vista la stagione!) che si proceda attraverso un decreto legge.
Sul tavolo resta, inoltre, da chiarire la questione delle eventuali multe – la sanzione amministrativa prevista per la guida senza patente va da 2.755 euro a 11.017 euro – irrogate ai diportisti senza patente nautica sorpresi alla guida di un E-Tec 40 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la datra di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della proroga.
Secondo l’onorevole Ketty Fogliani, prima firmataria della legge, «andrebbe valutata l’opportunità di disciplinare le fattispecie che dovessero intervenire tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della legge posto che in tale periodo la conduzione di unità da diporto con motori di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi in mancanza di patente nautica sarebbe assoggettabile a sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Codice della nautica da diporto».
Su questo punto, però, negli ultimi atti parlamentari non vi è traccia, ma forse ci sarà quando la norma sarà pubblicato in Gazzetta. Non ci resta che attendere!