Il DL «Cura Italia» del 17 marzo 2020, n.18, all’art. 92, comma 4 disponeva che, in considerazione dello stato d’emergenza nazionale, i veicoli (e rimorchi) da sottoporre a revisione entro il 31 luglio 2020 avrebbero potuto prorogare la visita al 31 ottobre 2020.
A questo, sette giorni dopo, è seguita una Circolare del Ministero dell’Interno che ha dettato le norme per l’applicazione di quanto disposto dal DL.
Praticamente, sono solo i veicoli (e i rimorchi) il cui termine scade entro il 31 luglio che possono considerato «spostato» il termine ultimo al 31 ottobre, quindi possono circolare senza aver effettuato la revisione.
Chi aveva già effettuato la prenotazione e aveva appuntamento, per esempio ai primi di agosto o settembre, deve riferirsi a quella data, non è prevista alcuna proroga e nemmeno per coloro che avessero la scadenza naturale dopo il 31 luglio: in quel caso tutto resta normale.
In poche parole: se la scadenza è entro il 31 luglio, ora diventa 31 ottobre (sentire gli uffici della Motorizzazione a tempo debito per l’appuntamento).
Se la scadenza per la revisione di auto e/o rimorchio scade già in origine dopo il 31 luglio, cioè da agosto in poi, non cambia niente, non c’è proroga: prima del termine, prenotate l’appuntamento, altrimenti non potrete circolare!
Idem come sopra se già avevate una prenotazione per i controlli obbligatori dopo il 31 luglio: rispettate l’appuntamento preso, perché nel vostro caso non c’è dilatamento dei termini.